Dirigenti
Riferimento normativo: Articolo 10, comma 8 lett. d) D.Lgs 33/2013 Articolo 14, comma 1 D.Lgs 33/2013
Dirigente Scolastico: prof. Maria Grazia Mele
In carica presso il 1° Circolo Didattico "G. Sequino" dal 01/09/2015
Il Dirigente Scolastico riceve il pubblico il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 11.00 alle 12.30 previo appuntamento telefonico.
Contatti: Tel. 081-5710410 e-mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. PEC: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
Si pubblicano i dati in applicazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ai dirigenti scolastici, come da linee guida approvate dall'ANAC con Delibera n. 241 dell'8 marzo 2017 e successiva Delibera n. 382 del 12 aprile 2017.
a) Atto di conferimento dell'incarico:
b) Curriculum:
c) Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici:
- Adempimento sospeso con Delibera n. 382 del 12 aprile 2017
d) Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti:
- Assenza di incarichi
e) Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti:
- Assenza di incarichi
I nominativi, i curricula e le retribuzioni dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative nella Pubblica Amministrazione, sono presenti anche sul sito del MIUR (link esterno) nella pagina dedicata all'Operazione Trasparenza:
Art. 10 - Programma triennale per la trasparenza e l'integrità
8 - Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente»
d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, nonche' i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformita' al vigente modello europeo.
Art. 14 - Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:
(comma così modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 97 del 2016)
a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.
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