Personale Dotazione organica

Dotazione organica

Riferimento normativo: Articolo 16, comma 1 e 2 D.Lgs 33/2013

 

 






 

Art. 16 - Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

2. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

Torna su


 

Questo sito si avvale di cookies necessari al funzionamento e utili a migliorare l'esperienza di navigazione. Chiudendo questo banner o cliccando sul tasto "Accetto" si permette il loro utilizzo. Per maggiori informazioni sui cookies e sulle modifiche alle impostazioni del browser per bloccarli, consultare la cookie policy.

Accetto utilizzo dei cookies Chiudi il banner